Nuove frontiere e aspetti legali della Travel Security

15/06/2020 Autore: Avv. Antonio De Capoa

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Un approfondimento a cura dell'Avvocato Antonio De Capoa sulla accresciuta esigenza di rafforzare la sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori nelle aree geografiche che presentano elementi di rischio. L'articolo completo è disponibile in allegato in PDF.

Trattando il tema della assicurabilità dei rischi connessi all’invio di propri collaboratori all’estero, in aggiunta ed al di là delle usuali polizze di cui può beneficiare il trasfertista (per quanto riguarda infortuni, malattie, interventi chirurgici, scippi, etc) bisogna menzionare la c.d. “Assicurazione rischio legale” e la c.d. polizza “Kidnap and Ransom”.

Nel primo caso, la Entità Italiana può ben legittimamente stipulare delle polizze con compagnie specializzate in questo tipo di settore assicurativo, al fine di mitigare il rischio di sostenere ingenti spese legali a fronte di eventi che possono coinvolgere il trasfertista all’estero (ad esempio, per aver violato norme di condotta, norme religiose, e così via). Ma la polizza “rischio legale” può anche coprire le spese legali da sostenersi in caso di sequestro o rapimento del trasfertista, in quanto questo tipo di polizza non va certamente in contrasto con la L. 82/1991, si cui si tornerà nel paragrafo successivo.

Affrontando ora il tema della possibilità che una Entità Italiana stipuli una polizza assicurativa specificatamente per fronteggiare il rischio di un rapimento/sequestro (ipotesi che non solo sono frequenti, ma che in tanti scenari geografici sono di preoccupante attualità), si premette che non esiste, a livello internazionale, una normativa organica circa il pagamento dei riscatti.

Infatti, ogni Stato disciplina la materia in modo differente, al punto che alcuni Ordinamenti prevedono addirittura l’esistenza di una ipotesi di reato nello stipulare una siffatta polizza, in quanto viene considerato un incentivo al crimine, mentre in altri Ordinamenti è ammessa, seppure con alcune limitazioni.

L’unica eccezione, la cui disciplina è condivisa dagli Ordinamenti internazionali, riguarda il divieto di pagamento del riscatto ad organizzazioni terroristiche, che viene espressamente vietato dalle Organizzazioni internazionali competenti a dettare i principi globali nella repressione del terrorismo, e quindi delle sue fonti di finanziamento (e.g. OSCE, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Financial Action Task Force, Consiglio dell’Unione Europea etc).

Nel nostro Ordinamento il sequestro di persona non è assicurabile, in quanto questa tipologia di contratto è espressamente vietata dal D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione", convertito, con modificazioni, nella Legge 15 marzo 1991, nr. 82 che vieta la “stipula anche all’estero di contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone”.

La stessa Legge ha inoltre decretato il congelamento dei beni del rapito, della famiglia e, a discrezione dell’Autorità Giudiziaria, anche di qualsiasi altro soggetto che potrebbe rendersi disponibile a pagare il riscatto.

Alla luce di tale normativa, la eventuale stipula di una polizza c.d. “Kidnap and Ransom (K&R)”, in Italia non potrebbe mai assumere efficacia e pertanto valore legale, nè qualora la polizza venisse stipulata con una compagnia nazionale nè nel caso in cui la polizza venisse stipulata con una compagnia straniera, qualora avesse come oggetto, anche se comprensivamente con coperture di altri rischi, la assicurazione contro il rischio di rapimento nel territorio dello Stato.
Più esattamente, si verterebbe nella ipotesi di nullità assoluta del contratto assicurativo, essendo esso contrario ad una norma imperativa, quale certamente è la L. Nr. 82 suindicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 cod.civ. .

Purtuttavia, la normativa in commento, visto il suo tenore letterale, presta il fianco ad una serie di perplessità e riflessioni, la prima delle quali riguarda il caso in cui l’ipotesi di rischio afferisca solo ed esclusivamente ad eventi che si dovessero verificare al di fuori del territorio dello Stato italiano e che la compagnia assicuratrice sia straniera, senza alcuna rappresentanza o sedi nel territorio nazionale, e che il contratto assicurativo sia disciplinato da una legge straniera.
In questo caso, si deve ritenere applicabile comunque il divieto imposto dalla legge nr. 82? Ad avviso di chi scrive, la risposta deve essere affermativa, atteso che qualunque soggetto di nazionalità italiana residente in Italia è assoggettato alla legge e deve rispettare particolarmente le norme di ordine pubblico, rivestendo esse natura di norme di “applicazione necessaria”, ovvero sempre e comunque applicabili, anche nei casi in cui il rapporto sia regolato da una legge straniera o da una Convenzione internazionale.

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Documenti

Avv. de Capoa - Travel Security.pdf

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